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  23 Aprile 2024
17/09/2014 di Demetrio Minuto

Art. bonus decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito nella legge 29 luglio 2014 n. 106. Buone le intenzioni, ma le agevolazioni fiscali per il mecenatismo in cultura sono poca cosa.


Non possiamo che congratularci per la rapidità con la quale una "proposta di legge" abbia avuto un iter parlamentare così veloce, cosa alla quale francamente non si è abituati.
Sul punto, ma solo su di esso, vene spontaneo inviare un bravo al Ministero Franceschini il quale contrariamente al già Ministro Tremonti, "non ritiene" che con la cultura non si mangia.
Quella di Tremonti era evidentemente una battuta da consumato montanaro o boscaiolo valtellinese, ma a ben vedere esplicitava un sentimento "diffuso".
Probabilmente lo stato di asfissia dei Poli museali al corto di visitatori rispetto ad altre realtà europee o comunque occidentali oltre al degrado di alcuni siti, Pompei tra tutti, unitamente alla bacchettata dell´Unesco, hanno sortito un qualche effetto.
Effetto, come vedremo, che ipotizzo abbastanza contenuto, se non nullo in alcuni casi, comunque tale da rappresentare uno scossone al colpevole oblio dei suoi predecessori.
Sciolte queste ovvie premesse, quasi stucchevoli per chi vive in Italia, ritengo cosa utile, anche dopo aver letto la Relazione Tecnica al provvedimento di cui agli Atti Parlamentari protocollata al numero 2426, entrare in alcune tecnicalità della legge 29 luglio 2014 n. 106, mi ripeto il così detto "Art Bonus", senza ovviamente immaginare che il lavoro sia esaustivo in quanto tratta al momento il solo aspetto delle agevolazioni fiscali.
L´articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014, stabilisce che "per le erogazioni liberarli in denaro effettuate nei tre periodi d´imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo etc… spetti un´agevolazione in termini di credito di imposta".

Il credito d´imposta viene regolato nelle seguenti misure:
  - Per il 65% a fronte delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d´imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2013.
   - Per il 50% a fronte delle erogazioni liberali effettuate nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Se ci fermassimo al primo comma dell´art. 1 dovremmo riconoscere che il provvedimento è tale da incentivare in modo succulento il mecenatismo, ma al secondo comma si precisa che il 65% od il 50% di quanto erogato, si trasforma in credito d´imposta con i seguenti limiti e precisamente:

a) Per le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile dichiarato.
b) Per i titolari di reddito d´impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Pertanto coniugando il primo ed il secondo punto all´odg, è di tutta evidenza che le agevolazioni tributarie potrebbero risultare molto meno appetibili di quanto si pensasse, se pur erroneamente, in un primo momento.
Sul punto peraltro la Relazione Tecnica al provvedimento era stata molto chiara ed aveva quantificato l´impatto sui conti pubblici prevedendo anche le limitazioni di cui al secondo punto, limitazioni non ben evidenziate dagli organi di stampa.
Ma dalla lettura del primo comma emerge un´ulteriore limitazione consistente nel fatto che nel periodo in cui sono in vigore le agevolazioni dell´Art Bonus non si può beneficiare da parte delle persone fisiche di quanto previsto dall´art. 15 comma 1 lettere h) e i) e per le persone giuridiche di quanto previsto dall´art. 100 comma 2 lettera f) e g) del TUIR.
Benefici che restano comunque in vigore qualora si voglia comunque partecipare alla valorizzazione del patrimonio culturale con altre forme di mecenatismo quali le erogazioni allo Stato per l´acquisto di beni culturali.
Gli articoli sopra citati prevedono per completezza di informativa quanto in appresso:
Per le persone fisiche una detrazione del 19% dal reddito lordo o del 2% dal reddito complessivo dichiarato, qualora si tratti di erogazioni a favore dello spettacolo.

- Per le persone giuridiche le erogazioni liberali sono senza limiti di importo qualora effettuate nei confronti dello stato o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro per l´acquisto, manutenzione, protezione, restauro dei beni vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 o del 2% del reddito imponibile dichiarato se a favore dello spettacolo (art.100 comma 2 lettere f) e g) del TUIR).
In buona sostanza le agevolazioni fiscali di cui all´Art Bonus hanno introdotto dei benefici fiscali a favore delle persone fisiche e giuridiche che si impegnano nella valorizzazione dei beni culturali, annullandone altre. Purtroppo la conclusione che se ne ricava è la seguente: è tutto da dimostrare se il mecenatismo che le persone fisiche e giuridiche traggono in termini di benefici fiscali dall´introduzione dell´Art Bonus sia superiore alle agevolazioni esistenti fino al 31 maggio 2015 data di approvazione del DL. Anzi c´è il rischio che le vecchie agevolazioni fossero più "ghiotte" delle attuali.
La questione è ancora più grave perché la relazione tecnica al provvedimento sull´Art Bonus non affronta seriamente il punto in oggetto, tant´è che da questo punto di vista la legge di conversione n. 106 del 29.7.2014 sicuramente ha avuto un impatto mediatico, ma dal punto di vista sostanziale e sempre in tema di agevolazioni fiscali, potrebbe rilevarsi una micidiale "bufala".
Si consideri inoltre che tra i soggetti fruitori degli interventi agevolabili fiscalmente, rispetto alle precedenti norme agevolative, non vi rientrano più gli enti morali o le fondazioni o associazioni riconosciute (forse perché le stesse continuano a fruire di dette norme. Interrogativo lecito che la legge non chiarisce).
La legge al contrario tra i beneficiari in sede di conversione del Decreto Legge, ha incluso in ciò meritevolmente "i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi" (quali ad esempio i gestori di pinacoteche, musei etc… anche privati).
Da ultimo va chiarito che il credito di imposta va ripartito in quote annuali di pari importo in tre esercizi.
Per le persone fisiche con compensazione in dichiarazione annuale dei redditi e per le persone giuridiche in sede di scomputo dei versamenti di imposte tramite F24 se pur nei limiti di quanto previsto dall´art. 17 del Dlgs 9.7.1997 n. 241.
La legge ha poi glissato sull´attualissimo problema della deducibilità integrale ed in un unico esercizio delle sponsorizzazioni per la valorizzazione dei beni culturali.
Ricordando che la sponsorizzazione prevede a fronte dell´erogazione delle liberalità una controprestazione generalmente consistente nella pubblicità del marchio o del prodotto del mecenate, perché ci si chiede non si è legiferato in merito.
O meglio perché sul problema se le sponsorizzazioni rientrino tra le spese interamente o parzialmente deducibili, qualora equiparabili alle spese di rappresentanza, il legislatore non è intervenuto con una norma avente titolo di "interpretazione autentica" eliminando tanto contenzioso con gli uffici dell´Amministrazione finanziaria.
Chiudo questa prima parte di commento alla legge cd Art Bonus e agevolazioni fiscali per il restauro, manutenzione etc… di beni pubblici e loro valorizzazione, "rilevando" che di fatto si è persa un´ulteriore occasione per realmente incentivare il mecenatismo e per introdurre norme agevolative ben più incisive per chi svolge opere di manutenzione su beni di proprietà privata ma "vincolati" ex dlgs 42/2004, opere il cui costo è ben più oneroso rispetto alla manutenzione di un bene non soggetto a vincolo.

 
Registrato presso il Registro della Stampa, Tribunale di Roma n. 288 del 12.12.2013
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